Legittimità degli etilometri
di Avv. Fabio Capraro
Si è da poco concluso ad Alessandria il convegno dell’A.C.I. in materia di sicurezza.
Ma i problemi colà dibattuti si ripresentano.
Nel corso del convegno, presenti anche il Sen. Massimo Berutti e l’On. Simone Baldelli, si è affrontato il problema, non di secondaria importanza, della legittimità ed efficienza degli strumenti di misurazione dell’alcolemia delle persone e di quelli di misurazione della velocità di autoveicoli e motoveicoli.
Per quanto concerne il problema della legittimità in specie degli etilometri, si è ribadita la necessità che tali strumenti siano adeguatamente sottoposti a verifiche, calibrazioni e manutenzioni (art. 8 dell’allegato del DM 196/90) quantomeno annuali al fine di preservarne un elevato grado di attendibilità. Infatti va rilevato come la stessa normativa di settore (Decreto 22.05.1990 n.196 regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza) preveda un margine di errore dallo 0 al 16% in cui può incorrere l’etilometro, anche allorquando siano state correttamente adempiute le prescrizioni e le verifiche sul punto.
Questo deriva del fatto che gli etilometri nella loro pur semplicità, sono composti da parti particolarmente delicate, e soprattutto sensibili a temperatura, umidità nebbia e a tutti gli altri fenomeni atmosferici che si possono produrre, oltre all’invecchiamento dichiarato del 2% mensile.
D’altronde tali circostanze sono riconosciute dallo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, atteso che nel regolamento è previsto che i singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodicamente (almeno una volta all’anno!) debbano essere sottoposti a verifiche, manutenzioni e prove al fine di accertarne la loro funzionalità.
Nello stesso regolamento ministeriale è riconosciuto che questi strumenti sono influenzabili da componenti di medicine o prodotti di deviazione del metabolismo normale dell’organismo, così come da sostanze contenute in solventi e prodotti industriali o altri gas presenti nell’alito umano e volatili.
Così l’etilometro, è riconosciuto, opera con attendibilità dal 19 °C al 22 °C e con valori estremi di temperatura fino al massimo di 40 °C e minimo di 0 °C, non utilizzabili ai fini legali. Del pari lo strumento non fornisce dati attendibili in presenza di una umidità superiore a 90% e una pressione atmosferica superiore a 1025 mbar.
Purtroppo nella prassi giudiziaria abbiamo avuto modo di constatare, quali operatori, che gli etilometri di cui sono dotate le nostre forze dell’ordine il più delle volte sono vetusti (hanno in molti casi più di dieci anni di vita) e non sono sottoposti con regolarità alle verifiche e controlli normativamente previsti.
Così molte volte l’ignaro automobilista viene per così dire condannato dall’etilometro, a seguito di un normale controllo, magari per aver gustato poco prima un cioccolatino al liquore, oppure per alcol volatile assorbito attraverso il respiro.
Chi guida non deve bere, ma nemmeno deve avere passeggeri che hanno assunto bevande alcoliche!?
Ubriachi senza bere!?
In sostanza per avere la certezza di non essere condannati dall’etilometro a dover affrontare processi penali, estenuanti controlli periodici da parte delle commissioni patenti, rimane solo quello di non bere e di non avere passeggieri che hanno bevuto.
Questo perché anche il ritenere di poter assumere in piccole dosi delle sostanze alcoliche senza il pericolo di non incorrere nelle maglie delle leggi è una pia speranza.
Infatti ogni fisico ha una reazione diversa all’assunzione di sostanze alcoliche, in funzione dell’età, del peso, del sesso, dell’abitudine al bere, dal metabolismo e dalla velocità di digestione. Pertanto non è vero che a parità di bevuta corrisponda un valore alcolemico uguale.
L’etilometro in definitiva non dice la verità e spesso si appalesa come strumento frettoloso di condanna dell’automobilista.
L’unico modo di accertare se un soggetto è in stato d’ebbrezza o meno rimane l’esame del sangue specifico e approfondito.
A questo punto sorge spontanea una considerazione, ovvero ci si deve chiedere se tale modo di accertare lo stato d’ebbrezza di un automobilista sia corretto o se sia preferibile ritornare nei nostri passi, e ripristinare magari la vecchia normativa, che assegnava all’agente di polizia il compito di stabilire, in forza dei sintomi esposti, se il soggetto si fosse messo alla guida della sua vettura in stato d’ebbrezza alcolica o no!
I giudici amministrativi, ad esempio hanno avuto modo di affermare che per decretare la dipendenza dall’alcool di un soggetto e sospendergli la patente non è sufficiente l’esito positivo di un etilometro portatile, occorre invece effettuare gli esami del sangue in ambito ospedaliero.
Così affermato dal Tribunale Amministrativo del Veneto con la sentenza n.1211 sez. III, del 4-18 novembre 2015.
Alcune sentenze a favore del cittadino:
Tribunale di Treviso, con le sentenze nr. 861/15 del 13.07.2015 Dr. Leonardo Bianco, la nr. 191/17 del 13.02.2017 Dr. Michele Vitale, Tribunale di Treviso n. 1249/17 del 20.11.2017 Dr. Michele Vitale,
il Tribunale di Belluno n.269/2017 del 20.04.2017 Dr. Cristina Cittolin, Tribunale di Belluno del 18.12.2017 n. 642-2017 Dr. Coniglio, Tribunale di Forlì n. 1100/17 del 21.07.2017 Dr. Delia Fornaro, il Tribunale di Modena n. 1214 del 13.09.2017 Dr. Luigi Tirone, Tribunale di Treviso n. 2032/15 23.12.2015 Dr. Marco Biagetti, Tribunale di Venezia Dr. Stefano Manduzio n. 714/18 del 18.04.2018 (dove il CSRPAD era consulente dell’accusa), il Tribunale di Belluno n.288/2018 del 17.04.2018 Dr. Cristina Cittolin (dove il Ministero era “Consulente” dell’accusa), Tribunale di Pordenone il 12.11.2018
(Consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon)
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